Ancora confusione tra prescrizione e decadenza
Curiosa sentenza (n.2464/2018) da parte della CTP di Reggio Calabria riguardante gli effetti di un avviso di accertamento notificato oltre il termine di prescrizione stabilito dalla legge.
Il caso riguarda un avviso di accertamento IMU anno 2012. Il contribuente lamentava la prescrizione del tributo "in quanto il termine quinquennale era spirato il 31 dicembre 2017 e la notifica si era perfezionata il 23 gennaio 2018 a fronte dell'atto consegnato per la notifica alle poste in data 29 dicembre 2017».
I Giudici di primo grado, contrariamente a quando affermato dalla legge e dalle numerose sentenze in materia, affermano che sebbene "l'ente impositore aveva completato tutta la propria attività, consegnando l'atto per la notifica all'ente postale entro il 29 dicembre 2017, per il mittente la notifica andava considerata perfezionata in quella data, con esclusione della decadenza" , tuttavia "il rispetto di questo termine non ha impedito il maturare della prescrizione in mancanza di pregressi atti interruttivi [...] Il credito era pertanto già liquido ed esigibile allo spirare dei termini di versamento dell'imposta nel corso del 2012, con l'effetto che da tali termini è iniziata a decorrere la prescrizione quinquennale".
La normativa in materia di notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale è abbastanza chiara ed è dettata dall'art. 149 del codice di procedura civile. In base al testo "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale […]. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
In pratica per non far ricadere i possibili disguidi postali né sul mittente, né sul destinatario, per il mittente i termini si considerano rispettati il giorno in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale per la notifica; per il secondo, invece, i termini decorrono dalla ricezione. La Corte Costituzionale con la sentenza 477/2002 ha riconosciuto la piena legittimità di queste norme per quanto riguarda la notifica di atti giudiziari, ossia di tutte le raccomandate consegnate attraverso il servizio postale. Negli stessi termini Cassazione n.18759 del 2013.
La sentenza della CTP Reggio Calabria si basa su una confusione tra prescrizione e decadenza; la prima è un istituto di ordine pubblico per effetto del quale i diritti si estinguono se il titolare degli stessi non li esercita per il tempo stabilito dalla legge. Fondamento della prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge. Il termine di prescrizione è variabile e non fissato al 31 dicembre.
La decadenza è prevista espressamente dalla legge per acquisire il potere di esercitare un determinato diritto e la L.296/2006 comma 161 stabilisce che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto dalla semplice lettura della norma si evince che il Comune entro il 31/12 del quinto anno successivo deve esercitare una precisa attività, consistente nella notifica dell'avviso, per poter acquisire un diritto di credito. Da ciò si dimostra l’incongruenza della sentenza in commento