← Indietro

Anci propone l’utilizzo pieno in parte corrente delle entrate da alienazioni

Tra gli emendamenti ANCI al disegno di legge di bilancio 2023, ne emerge uno che consente di utilizzare le entrate da alienazioni a prescindere dalle condizioni contenute nel comma 866 art. 1 Legge 205/2017.

In particolare, l’emendamento prevede:

“In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l’applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c)”.

La norma base oggetto di modifica, ovvero comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è la seguente:

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ci permettiamo rilevare la pericolosità di tale norma, sia nel testo originario e ancor più con tale modifica, in quanto può indurre gli enti locali a inserire nel bilancio di previsione la copertura di un spesa permanente, quale appunto è la quota di rimborso capitale mutui, con una entrata straordinaria che potrebbe non realizzarsi proprio.

L’ente deve invece coprire la quota a Titolo IV con entrate correnti ricorrenti, e semmai, solo dopo l’avvenuta alienazione e conseguente relativa possibilità di accertamento dell’entrata, come da principi contabili All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, può fare variazione di bilancio, liberando le risorse di parte corrente.