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Anci nazionale può porre quesiti alla Corte conti

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 19/2023, è intervenuta in merito a “facoltà di presentare richieste di parere in materia di contabilità pubblica alla sezione delle autonomie della corte dei conti da parte dalle associazioni rappresentative degli enti locali”. Secondo la Sezione Autonomie, solo l’ANCI nazionale – non le singole sezioni Anci regionali - ha facoltà di presentare richieste di parere alla Corte dei Conti.

La Sezione ha rilevato che ente esponenziale delle collettività comunali è la sola ANCI, alla quale possono aderire quali associati anche associazioni di comuni, che però mantengono la loro alterità. È quindi evidente che l’ordinamento ritiene componenti rappresentative le sole associazioni nazionali degli enti locali, e non associazioni costituite a livello regionale (che non costituiscono articolazioni interne dell’associazione ma diversi soggetti giuridici, che a loro volta aderiscono all’ANCI).

In tal senso depone anche l’articolo 2 dell’associazione ANCI Lazio che espressamente prevede che «ANCI Lazio aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani» e la specificazione, riferita nell’istanza di parere, per cui essa «svolge attività su supporto per i comuni associati con attività operative e di consulenza».

Peraltro, l’esclusione della legittimazione soggettiva dell’ANCI regionale è in perfetta sintonia con il principio che ha portato all’attribuzione alla Sezione delle autonomie di un accesso diretto alle istanze di parere: quello, cioè, di consentire l’emissione immediata di un parere a livello centrale per questioni di particolare rilievo, in quanto attinenti a questioni d’interesse generale per gli enti locali che possono essere rappresentate esclusivamente da associazioni di livello nazionale.