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Anche sui servizi cimiteriali occorre tutela della concorrenza

L’Autorità per la Concorrenza e il Mercato si è espressa in merito ai servizi cimiteriali.

Malgrado la disciplina del servizio di gestione dei crematori attenga alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali1, è, comunque, necessario valutare se essa, nel suo effettivo contenuto, determini o meno un vulnus alla “tutela della concorrenza”. Come noto, infatti, quest’ultima rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e presenta una natura c.d. trasversale, in quanto ha sia un ambito oggettivamente individuabile - attinente alle misure legislative di tutela in senso proprio della concorrenza - sia, dato il suo carattere “finalistico”, una portata generale, appunto trasversale, non preventivamente delimitabile e che deve essere tenuta in concreto presente dallo Stato e dalle Regioni nell’esercizio della rispettiva competenza normativa.

In definitiva, nel caso in esame, non sembra, quindi, sussistere un contrasto normativo tra l’articolo 45, comma 2, della legge regionale ligure n. 15/2020 e le richiamate leggi statali, e la Regione appare aver esercitato legittimamente la propria competenza in materia di servizi funebri, dettando una normativa che non contrasta con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato e tutelano e promuovono la concorrenza, producendo anche effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta.