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Anche senza mala gestio, a perdita della partecipata consegue l’accantonamento a fondo dell’Ente socio

Rilevando perdite prodotte da società partecipate da un’Amministrazione locale, la Corte dei Conti Basilicata (deliberazione n. 7/2024/PRSE) ha ricordato l’obbligo disposto dall’art. 21 del TUSP per gli Enti locali che adottano la contabilità finanziaria, tenuti ad accantonare “nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Sul punto la Sezione ha osservato che la citata disposizione “disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate … con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un’ottica di tutela dell’equilibrio di bilancio dinamico …, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico”.

Come evidenziato dai Magistrati infatti, quanto disposto dall’art. 21 rappresenta solo “un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale e di responsabilizzarli verso la sana gestione degli organismi partecipati”.

In tal senso perdono di significato le discrezionali valutazioni dell’Ente in merito alla opportunità o meno di procedere all’accantonamento in parola. Nel caso di specie, “prive di rilevanza si appalesano le considerazioni svolte” dall’Amministrazione “circa l’assenza di richieste di copertura delle perdite”.