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Anche per la cassa obbligatorio il piano di rientro e l’individuazione di una struttura operativa e di un responsabile

L’art. 6 sexies del DL 155/2024 emendato e già votato dall’aula del Senato (ora il testo è all’esame della Camera) prevede il rientro obbligatorio di cassa in caso di sforamento dei vincoli sui tempi di pagamento.

Come già evidenziato in precedente NEWS, il testo prevedo obblighi sia per i Comuni più grandi (oltre 60.000 abitanti) sia per i piccoli Comuni.

Il testo del provvedimento è molto chiaro, come rileva il servizio studi della Camera.

Il comma 1 prevede che i Ministeri, I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI, le PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo nei pagamenti delle fatture commerciali rilevato sulla base dell’apposito indicatore di ritardo annuale (previsto dall'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145 del 2018) e abbiano conseguentemente predisposto un piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo medesimo:

-adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale;

-siano autorizzati ad assumere personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non eccedente il 31 dicembre 2026, dell’area funzionari e degli assistenti o istruttori.

Le suddette amministrazioni sono così individuate dall’articolo 40, commi da 4 a 9, del d.l. n. 19 del 2024 (convertito dalla legge n. 56 del 2024) recanti norme per l’attuazione della riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR.

Gli interventi in oggetto sono effettuati nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con tale dotazione è istituito apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni in esame. Le suddette richieste sono formulate in coerenza con i citati piani degli interventi per il ritardo nei pagamenti.

A copertura degli oneri derivanti dal comma 1 - quindi pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 - il comma 2 prevede l’utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si tratta delle risorse previste dall’articolo 1, comma 780, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022).

Si specifica che il predetto reclutamento di personale:

-è effettuato in deroga ai limiti di spesa posti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 112 del 2010).

Tale comma 28 pone una disciplina limitativa delle spese delle amministrazioni pubbliche ivi indicate per l’avvalimento di personale assunto a tempo non indeterminato (si tratta in particolare delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio). In base a tale disciplina, le spese in questione non possono essere superiori al 50 per cento delle spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al predetto comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN.

-si svolge mediante le procedure selettive (come disciplinate dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) oppure mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relativi a profili professionali omogenei a quelli banditi.

Il comma 3 aggiunge due nuovi commi (9-bis e 9-ter) al già menzionato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 40, di cui si propone l’introduzione, reca disposizioni applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti che abbiano fatto registrare un indicatore di ritardo annuale superiore a 10 giorni. Tali comuni, con delibera di giunta e previo parere del responsabile finanziario dell’ente (reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL) predispongono un piano degli interventi per il ritardo dei pagamenti entro sessanta giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

I suddetti piani degli interventi contengono le seguenti misure:

-LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA PREPOSTA AI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI;

-L’INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI;

-la sperimentazione di procedure semplificate di spesa per i pagamenti in oggetto;

-la costante verifica dei dati registrati elettronicamente, con particolare riferimento alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;

-ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per la soluzione delle criticità riscontrate.

Il nuovo comma 9-ter dell’articolo 40 del d.l. n. 19 del 2024 stabilisce che la realizzazione delle suddette misure del piano - da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 – è verificato dall’Organo di revisione contabile nell’ambito delle attività previste dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

Quest’ultimo impone che le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni che siano corredate da un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario – che attesti l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti per legge, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le medesime relazioni, in caso di riscontrato ritardo rispetto ai termini previsti per legge, indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica tali attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza contiene la riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, modificata in occasione della revisione del PNRR con l’aggiunta di ulteriori milestone. La riforma intende favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della Pubblica amministrazione. Essa non è connessa a specifici investimenti, ma risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso.