Anche la società farmacia comunale deve superare un milione di fatturato
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 181/2024, ha rilevato che anche la società partecipata dal Comune che svolge attività di farmacia comunale deve raggiungere un fatturato medio di almeno un milione, come da art. 20 Dlgs 175/2016.
La Sezione in particolare ha evidenziato che il preteso ancoramento ad esigenze specifiche, anche aventi un ancoramento costituzionale (art. 32 Cost.), non esime, invece, che la concreta gestione del servizio farmaceutico comunale osservi le regole di finanza pubblica, salve le eventuali eccezioni espressamente previste (può farsi riferimento alle precedenti deliberazioni della scrivente Sezione n. 447/2013/PAR, 449/2013/PAR e n. 489/2011/PAR).
Tale quadro interpretativo non sembra poter essere inciso dalla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016. Dopo queste considerazioni di sistema, la medesima deliberazione n. 348/2017/PAR, più nel dettaglio, svolge le seguenti conclusioni «circa la valenza precettiva» dei parametri legali dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016, anche richiamando il precedente specifico della deliberazione n. 140/2016/VSG: si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l’amministrazione pubblica socia all’adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l’esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l’anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l’art. 24, comma 4, del testo unico).
Per quanto riguarda, nello specifico, il servizio farmaceutico comunale, pare opportuno ricordare che l’art. 9 della legge n. 475 del 1968 dispone che la gestione possa avvenire, oltre che “a mezzo di società di capitali”, anche “in economia”, “a mezzo di azienda speciale” e “a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari”. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5587/2014), seguita in seguito anche dalla scrivente Sezione regionale di controllo (cfr., per esempio, deliberazioni n. 26/2016/VSG e n. 140/2016/VSG), ha ammesso l’affidamento a terzi mediante concessione preceduta da gare ad evidenza pubblica.
Nel quadro di riferimento così delineato, l’opzione dell’Amministrazione per un modello organizzativo non conforme allo schema tipico proposto dalla legge (che, si rimarca, non prevede deroghe e norme speciali per le farmacie), pur senza condurre di per sé ad una censura, implica un adeguato supporto in termini di motivazione nella consapevolezza della maggiore assunzione di responsabilità che detta scelta comporta rispetto all’ordinario paradigma normativo.
Per questo la Sezione Corte dei conti ha accertato la non conformità della partecipazione totalitaria del Comune al capitale della Farmacia Comunale s.r.l. a socio unico rispetto al parametro legale dell’articolo 20, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Inoltre la Corte dei Conti ha invitato l’amministrazione comunale ad adottare idonee misure di razionalizzazione e a motivare adeguatamente, in occasione della prossima ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, i provvedimenti di razionalizzazione diversi dall’alienazione e dallo scioglimento della società, chiarendo le misure adottate per conformarsi ai precetti dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.