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Anche la concessionaria statale paga il canone di occupazione

Con la recente ordinanza del 22 gennaio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’occupazione dello spazio sovrastante strade comunali o provinciali posta in essere non direttamente da parte dello Stato ma dal concessionario dell’opera pubblica.

La questione verteva intorno all’impugnazione, da parte di una società concessionaria, dell’avviso di accertamento avente ad oggetto la tassa d’occupazione (TOSAP, oggi CUP) dello spazio sovrastante il suolo pubblico di un comune mediante cavalcavia; nello specifico, detta società riteneva errata l’applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. 507/1993 in virtù del fatto che l’occupazione fosse riconducibile a concessione statale avente ad oggetto la mera realizzazione e gestione di un’opera pubblica, e non il suolo comunale. Tale ricorso veniva così accolto, escludendo il presupposto impositivo.

Contro tale sentenza veniva dunque proposto ricorso per Cassazione, precisando che l'esistenza di un cavalcavia sovrastante una strada comunale configurasse comunque un'occupazione di fatto, non autorizzata, del demanio dell'ente e sottolineando altresì il fine di lucro del soggetto privato, benché dotato di concessione statale.

La Suprema Corte accoglieva il suesposto motivo riconoscendo che il tributo è dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali, “sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia […] di occupazione di fatto che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione”, nonché che la tassa è dovuta al comune dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo. Ciò in quanto la realizzazione di reti autostradali, sebbene approvata con provvedimenti legislativi, non determina alcuna ipotesi di accessione invertita avente ad oggetto le strade interessate (quali quelle comunali) a favore dello Stato: di conseguenza, la società concessionaria statale che realizzi o gestisca un’opera pubblica occupando spazi rientranti nel demanio comunale, è chiamata al versamento del relativo canone.

Il giudice di legittimità, pertanto, cassava la sentenza impugnata rilevando che quando l’occupazione dello spazio sovrastante strade comunali tramite manufatti necessari per la realizzazione della rete autostradale venga posta in essere non direttamente dallo Stato, ma dal concessionario dell'opera pubblica, “ricade nell'articolo 38 del D. Lgs. n. 507/1993, in quanto tali strade continuano a far parte del demanio comunale o provinciale e sono occupate, sia pure legittimamente, da un soggetto diverso dall'ente territoriale titolare”.