Anche il Consorzio fa ricognizione partecipate
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 9/2023, in sede di esame del piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2020 di consorzio tra enti locali costituito nella forma di Azienda speciale, ai sensi degli artt. 31 e 114 del Tuel, per il perseguimento degli interessi generali e pubblici dei Comuni aderenti, ha rilevato che tale ente, in ragione della propria natura di ente pubblico territoriale, è tenuto alla razionalizzazione periodica delle società dallo stesso partecipate, conformemente agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", dettati dal MEF.
Fra le osservazioni svolte, la Sezione ha richiamato l'ente al rispetto della normativa che impone agli enti soci di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento - ivi comprese quelle per il personale - delle società controllate in genere, e non solo per le società in house, poiché dal piano esaminato risulta che per nessuna delle società controllate dal Consorzio (singolarmente o congiuntamente) siano stati adottati provvedimenti per l'assegnazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento, ex art. 19, c. 5, del Tusp.
E' stata altresì ribadita l'importanza della verifica, nelle società in house, del rispetto del limite di fatturato, di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che l'Ente ha dedotto di avere svolto nell'ambito dell'attività di controllo analogo, in conformità al proprio regolamento interno e ai regolamenti adottati da ogni singolo organismo soggetto a controllo analogo.