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Anche i gestori dei parcheggi a pagamento versano la tassa rifiuti

La Cassazione, tramite la decisione n. 19739 del 12 luglio 2021 ha dichiarato che il gestore del parcheggio a pagamento è soggetto al versamento della tassa rifiuti.

Presupposto della tassa in questione, come si evince dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, è la produzione di rifiuti - anche in seguito all'occupazione del suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune - alla cui raccolta e smaltimento sono obbligati tutti coloro che utilizzano le aree scoperte.

L’applicazione della tassa rifiuti sulle aree scoperte è da sempre oggetto di contenzioso, centrato principalmente sul carattere operativo delle medesime, tale da renderle suscettibili di produrre rifiuti oltre alla produzione collegabile alla cosiddetta utenza principale.

Essendo i parcheggi aree strumentali (in quanto pubbliche) frequentate da persone e di conseguenza ipotizzabili di produrre rifiuti, il gestore che ha in concessione queste aree, sarà tenuto a corrispondere la tassa in esame.