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Analisi tempestiva e completa dei rapporti di credito/debito con le partecipate

Intervenuta nell’ambito della verifica ex art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. n.118 del 2011 dei crediti e debiti reciproci tra Ente ed organismi partecipati, la Corte dei Conti Piemonte, con deliberazione n 136/2024/PARI, ha ribadito come, a seconda del gruppo di organismi coinvolti, la doppia asseverazione può essere un’attività “che richiede tempo e deve essere quindi avviata con congruo anticipo”.

Inoltre “la mancata conferma, da parte dei soggetti partecipati, della riconciliazione effettuata” dall’Amministrazione “non esime il Collegio dei revisori dal verificare che la stessa trovi corrispondenza nei dati tratti dalle scritture contabili” dell’Ente, risultando d’altro canto necessario che l’Amministrazione “solleciti le società partecipate a inviare una comunicazione che indichi in modo dettagliato le singole poste di “credito” e di “debito”” risultanti nei suoi confronti. Analogo approfondimento deve essere anche dato alla ricostruzione dei residui attivi e passivi risultanti all’Amministrazione “in modo che sia agevole individuare quali siano le poste che generano le differenze” e fornendo “spiegazioni chiare ed esaustive” delle differenze riscontrate, “anche attraverso idonea documentazione di supporto, sia per consentire i lavori di verifica del Collegio dei revisori ma, anche a fini interni, per permettere la ricostruzione ex post dell’attività di riconciliazione condotta”.