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Analisi di sostenibilità finanziaria oggettiva: essenziale evitare la sottocapitalizzazione della società

Con riferimento alle analisi di sostenibilità finanziaria oggettiva richieste dagli oneri motivazionali ex art. 5 del TUSP, la Corte dei conti Toscana ricorda che l’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dell’Ente locale, deve essere supportato dalla predisposizione di un apposito Business Plan (cd. BP), o analoga documentazione di analisi di sostenibilità, che esamini “l’attività d’impresa che si intende avviare o proseguire” fornendo “elementi descrittivi relativi all’operazione societaria”, nonché corredato da “apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo”.

Altresì, ai fini di trasparenza e semplificazione, il BP potrà essere accompagnato “dall’elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l’indebitamento.”

Rilevando come nel caso di specie l’atto deliberativo non risulti supportato dallo strumento citato, il Collegio ne ha richiamato l’estrema importanza, ribadendo che “lo studio di fattibilità costituisce il perno centrale di ogni valutazione sulla sostenibilità finanziaria di un’operazione societaria, in quanto consente all’Amministrazione interessata di acquisire ogni elemento utile per l’assunzione di decisioni ben ponderate”, e sottolineando come tali analisi debbano ricomprendere diverse informazioni sulla base della tipologia di operazione cui si riferiscono e “devono essere modulate dal Comune in ragione dello specifico oggetto sociale dell’organismo partecipato.”.

Uno dei principali fattori da valutare risulta essere la “prospettiva di assicurare un’adeguata capitalizzazione della società”; infatti, trattandosi di operazioni ove sono presenti società pubbliche e peculiari regimi cui ogni finanziamento deve essere informato, “un elemento da cui ex ante può desumersi un difetto di motivazione sotto il profilo della adeguata valutazione sulla sostenibilità finanziaria, è quello di una evidente sottocapitalizzazione” in quanto “Una società c.d. sottocapitalizzata ha in sé il rischio che la stessa, per esercitare la sua attività d’impresa, dovrà ricorrere a indebitamento presso soggetti terzi che, a loro volta, erogheranno il finanziamento solo a fronte di rilascio di garanzie personali e/o reali da parte dell’Amministrazione socia” (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 215/2022/PASP, n. 161/2022/PASP).”. (Corte dei conti, deliberazione n. 77/2023/PASP).