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Anagrafe dei dipendenti pubblici, intesa sul Decreto

L’art. 35 del DL 17/2022 prevede, modificando il Dlgs 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego, l’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Oggi in Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sul Decreto attuativo.

Richiamo normativo

DL 17/2022 art. 35 Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1.Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente:

«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»