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ANAC: LEGITTIMO NON PROROGARE I TERMINI DI GARA SE NON C'È UN COMPROVATO MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito, con la delibera n. 451 del 9 ottobre 2024, un importante principio in materia di gare telematiche: è legittimo il comportamento della stazione appaltante che non concede la proroga dei termini di presentazione delle offerte in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale.
Il caso esaminato riguarda una procedura comparativa indetta dall'ASL per l'affidamento biennale del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118, con un importo a base di gara di oltre 4,5 milioni di euro. La capofila di un'ATS, aveva contestato di non aver potuto presentare l'offerta entro il termine previsto (ore 19:00 del 26.06.2024) a causa di presunti malfunzionamenti della piattaforma.
L'ANAC, analizzando la documentazione fornita, ha rilevato che:
- l'istante aveva iniziato le operazioni di caricamento solo negli ultimi 7 minuti prima della scadenza;
- due altre offerte erano state regolarmente caricate sulla piattaforma lo stesso giorno (alle 10:39:32 e alle 18:53:40);
- non risultava alcuna segnalazione di malfunzionamento da parte del gestore della piattaforma
- l'unica PEC inviata dall'istante alla stazione appaltante tre minuti prima della scadenza non era stata recapitata per casella piena;
L'Autorità ha quindi concluso che l'impossibilità di presentare l'offerta fosse da attribuire alla scarsa diligenza del concorrente e non a problemi tecnici della piattaforma.

La decisione si allinea con l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prevede la sospensione e proroga dei termini solo in caso di "comprovato malfunzionamento" delle piattaforme digitali.
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nella gestione telematica delle gare, gli operatori economici devono osservare con scrupolo e diligenza le prescrizioni tecniche, attivandosi con congruo anticipo per il caricamento delle offerte. L'erroneo utilizzo della piattaforma o l'inserimento tardivo dei dati rimangono a rischio del partecipante nell'ambito della propria autoresponsabilità.
La decisione dell'ANAC si pone in continuità con la recente giurisprudenza amministrativa, che ha più volte sottolineato come la gestione telematica delle gare offra maggiori garanzie di sicurezza e tracciabilità, ma richieda al contempo un elevato standard di diligenza da parte degli operatori economici partecipanti.