ANAC: legittima l'esclusione dalla gara per CCNL non equivalente
L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa con un recente parere approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 14 gennaio 2025 sulla legittimità dell'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto per servizi antincendio presso un eliporto ospedaliero. La controversia è nata dalla decisione della stazione appaltante di escludere un operatore economico che aveva proposto l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando di gara.
Secondo l'ANAC, la valutazione della stazione appaltante che ha ritenuto non equivalenti i due contratti collettivi è stata corretta. L'amministrazione ha infatti rilevato differenze sostanziali tra i due CCNL in termini di monte ore settimanale, maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario, oltre che per le indennità di turno.
La decisione dell'Autorità ribadisce un principio importante: nelle gare pubbliche è possibile applicare un CCNL diverso da quello indicato nel bando solo se garantisce tutele equivalenti sia dal punto di vista economico che normativo. La valutazione di tale equivalenza spetta alla Stazione Appaltante e può essere contestata solo in caso di evidenti illogicità.
Nel caso specifico, l'amministrazione ha condotto un'approfondita istruttoria, supportata anche da un consulente del lavoro, rilevando che il contratto proposto dall'impresa presentava condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto a quello richiesto dal bando.
La pronuncia conferma l'orientamento secondo cui la verifica dell'equivalenza dei contratti collettivi non è una mera formalità ma una valutazione sostanziale, finalizzata a garantire adeguati livelli di tutela dei diritti dei lavoratori negli appalti pubblici.