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ANAC: incarichi dirigenziali esterni incompatibili se preceduti da attività professionale nell'ente

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, ha stabilito l'inconferibilità dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di un Comune nei confronti di un professionista che aveva svolto in precedenza attività professionale presso lo stesso ente.
Il caso riguarda un architetto al quale era stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica comunale con decreto sindacale nell'aprile 2023, dopo che lo stesso professionista aveva svolto per circa due anni (dal 2020 al 2022) diversi incarichi professionali per il medesimo Comune.
In particolare, l'architetto aveva ricevuto:
- Un incarico continuativo di supporto all'Ufficio Tecnico ed Edilizia privata dal 2020 al 2022
- Un incarico di coordinamento sicurezza e direzione lavori per la demolizione di un fabbricato nel 2021
- Un incarico di progettazione e direzione lavori per un impianto di illuminazione pubblica nel 2021-2022
Secondo l'ANAC, il conferimento dell'incarico dirigenziale è avvenuto in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.
L'Autorità ha respinto le argomentazioni difensive del professionista, secondo cui l'attività di supporto all'UTC non poteva considerarsi come "attività professionale in proprio" in quanto svolta con inserimento nell'organizzazione dell'ente. Per l'ANAC, infatti, ciò che rileva non è tanto la modalità di svolgimento dell'attività, quanto il fatto che essa sia stata regolata e retribuita dall'amministrazione.
La delibera ha quindi dichiarato la nullità dell'incarico conferito e ha rimesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune il compito di:
- Comunicare la causa di inconferibilità al professionista
- Contestare la violazione all'organo che ha conferito l'incarico
- Adottare i conseguenti provvedimenti
I componenti dell'organo che ha conferito l'incarico non potranno conferire incarichi amministrativi per tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 39/2013.
La decisione dell'ANAC ribadisce l'importanza di verificare attentamente l'assenza di cause di inconferibilità prima del conferimento di incarichi dirigenziali esterni, al fine di garantire l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche e prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi.