ANAC - criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate
Con Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 ANAC, nella sua attività di vigilanza ha provveduto a riscontrare a diverse anomalie e criticità applicative, sulla base dell’attuale quadro normativo fornendo indicazioni relative all’espletamento delle indagini di mercato e alle modalità di costituzione e revisione degli elenchi di operatori economici in modo tale da garantire la partecipazione anche alle piccole e medie imprese ed in ossequio ai principi di rotazione, concorrenza e parità di trattamento.
Secondo ANAC dall’analisi della normativa contenuta nel Nuovo Codice e dell’Allegato II.1 ed in sostanziale conformità con quanto già da tempo chiarito dall’Autorità nelle Linee Guida n. 4, “emerge chiaramente che i criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare per l’eventuale riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate devono essere:
a) pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto;
b) rispettosi del principio di concorrenza;
c) oggettivi e non discriminatori;
d) proporzionati e trasparenti”.
L’Autorità, premettendo che si tratta di indicazioni e ribadendo che le vigenti disposizioni normative rimettono all’autonomia delle singole stazioni appaltanti l’individuazione degli specifici criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure negoziate, sempre nel rispetto dei principi già evidenziati, nel Comunicato in esame fornisce alcuni possibili esempi di criteri di selezione.
Un esempio, in realtà, è di fonte normativa ed è ravvisabile nell’Allegato L (Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 – seppur attualmente non più in vigore – ed è riferibile, in modo specifico, all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. In particolare, è ivi prevista la redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione a specifici elementi inerenti al fatturato globale riferibile agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, all’importo dei lavori svolti nel corso degli ultimi dieci anni, al numero medio annuo del personale tecnico dipendente del candidato. Il punteggio utile ai fini della graduatoria è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi prevedendo, inoltre, incrementi percentuali del punteggio complessivo nel caso di presenza di uno o più giovani professionisti e nel caso in cui almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Secondo il criterio in esame, in caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria andrebbe stabilita tramite sorteggio pubblico, tuttavia, ANAC, stante l’attuale divieto di utilizzo del sorteggio e di ogni altro criterio casuale, auspica “l’invito da parte della stazione appaltante di tutti i candidati aventi un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricomprendere anche le parità di posizione”.
Secondo ANAC la soluzione prevista nell’Allegato L potrebbe essere applicata ed estesa - anche alle altre tipologie di affidamento apportando alcune modifiche ai parametri da valutare.
L’Autorità, infine, con il proprio Comunicato fornisce alcune indicazioni operative invitando le stazioni appaltanti a:
“• dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento (o atto equivalente) in cui sono disciplinate, oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato (eventualmente distinte per fasce) e alle modalità di costituzione e revisione degli Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, tali da risultare: a) pertinenti rispetto l’oggetto dell’appalto; b) rispettosi del principio di concorrenza; c) oggettivi e non discriminatori; d) proporzionati e trasparenti;
- aggiornare tempestivamente gli eventuali Elenchi istituiti al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché del principio di concorrenza favorendo la partecipazione degli operatori economici richiedenti l’iscrizione;
- indicare espressamente nella determina a contrarre e nell’eventuale Avviso per manifestazione di interesse i criteri di selezione utilizzati, in conformità alle eventuali disposizioni regolamentari;
- redigere – in applicazione dei criteri prescelti e nel rispetto del principio di rotazione - graduatorie non escludenti un operatore economico in possesso dei requisiti previsti per il possibile affidamento;
- utilizzare la o le graduatorie predisposte, in modo da garantire il rispetto del principio della massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice garantendo, altresì, l’accesso alle micro, piccole e medie imprese, che comunque soddisfino i requisiti di partecipazione previsti ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;
- disporre la verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all’interno della propria organizzazione circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi”.