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ANAC: Chiarimenti sul partenariato pubblico-privato e il finanziamento dei progetti

ANAC ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 174 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) in materia di partenariato pubblico-privato (PPP), con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dei progetti.

Nel parere n. 49 del 9 ottobre 2024, ANAC ha specificato che nei contratti di PPP la copertura dei fabbisogni finanziari deve provenire "in misura significativa" da risorse reperite dalla parte privata. Il soggetto privato può contribuire sia con capitale proprio che mediante finanziamenti reperiti sul mercato o attraverso apporti di natura non esclusivamente monetaria.

Una novità rilevante introdotta dal nuovo Codice riguarda l'eliminazione del precedente limite del 49% per il contributo pubblico nell'ambito del PPP. Tuttavia, ANAC precisa che il sostegno pubblico da parte dell'ente concedente è ammesso solo se necessario per garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto.

Particolare attenzione è stata dedicata al caso delle fondazioni private che gestiscono fondi pubblici. L'Autorità ha chiarito che, qualora una fondazione risulti aggiudicataria di un PPP, non potrà utilizzare i fondi pubblici ad essa assegnati in misura tale da compromettere la significatività del finanziamento privato, considerando anche l'eventuale sostegno dell'ente concedente.

ANAC ha inoltre ribadito che elementi essenziali del PPP rimangono l'assunzione del rischio operativo da parte del privato e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, inteso come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità.

Il parere fornisce così un importante indirizzo interpretativo per gli operatori del settore, chiarendo i confini tra finanziamento pubblico e privato nelle operazioni di partenariato pubblico-privato nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici.