← Indietro

Ammissibilità e limiti subappalto della relazione geologica, interviene il Consiglio Nazionale Geologi

In relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 con riferimento al divieto di subappalto della relazione geologica che non risulta riprodotto né nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 né in altre disposizioni del nuovo Codice degli Appalti, si era di recente pronunciato il Supporto Giuridico del MIT con Parere n. 2828/2024 del 26 settembre (al tempo segnalato su questa stessa sezione del NS sito) in cui veniva chiarito che, preso atto dell’assenza all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023) di una disposizione sovrapponibile a quella contenuta nell’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che come detto vietava il subappalto della relazione geologica, l’operazione può essere in oggi ritenuta ammessa, confermando che, come indicato dall’allora richiedente, fosse possibile per l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria, se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, di avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa).

A seguito del succitato Parere e in ragione di alcune interpretazioni non ritenute corrette, è intervenuto il Consiglio Nazionale Geologi con Circolare n. 528/2024 del 16 ottobre osservando, tra le altre, che non risulta “condivisibile, così come ritenuto nel parere richiamato in epigrafe, l’ammissibilità di un subappalto cd. “necessario” al fine di supplire alla carenza, in capo all’affidatario, del requisito per redigere e firmare la relazione geologica, seppur mediante l’individuazione nominativa del professionista geologo in sede di offerta. Trattasi, infatti, di uno specifico requisito di qualificazione professionale – cioè l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e l’iscrizione al relativo albo – che è indispensabile per la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico costituente parte integrante della prestazione principale da identificarsi nella progettazione nel suo insieme, ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato I.7 del Codice; quindi, esso non può ritenersi un generico requisito necessario per l’esecuzione di un’attività scorporabile, che teoricamente potrebbe essere oggetto della fattispecie di subappalto sopra menzionata.

Il Consiglio conclude il proprio parere stabilendo che “esclusivamente l’appaltatore in possesso dei requisiti “minimi” previsti dal Codice può rimettere a terzi, nelle forme consentite dall’ordinamento vigente, l’elaborazione e la firma della relazione geologica, rientrante tra gli elaborati specialistici facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo”.