← Indietro

Ammissibilità del debito fuori bilancio per il soccorso finanziario della società in liquidazione

La Corte dei Conti Marche, con deliberazione n. 45/2024/PAR, si è espressa in materia di interventi finanziari a favore di organismi partecipati in liquidazione, alla luce del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016 e della normativa dei debiti fuori bilancio ex artt. 191 e seg. del D.lgs. 267/2000.

Nel merito la Corte ha dapprima ricordato che “ove .. non siano riscontrabili condizioni di <straordinarietà> ovvero motivazioni riconducibili agli stretti profili corrispondenti (cfr., più in generale, artt. 77, comma 2, Cost. e 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000), il soccorso non è ammesso poiché costituirebbe un’elusione dell’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico. L’operazione di sostegno deve, in ogni caso, rispettare i principi di cui agli artt. 202-204, D. Lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. In sostanza, la motivazione dell’intervento straordinario deve dare puntuale conto delle ragioni fattuali e giuridiche dello “specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali” con esplicitazione delle “ragioni economico-giuridiche dell’operazione le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l’altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità di conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione..”

I Magistrati hanno poi ripercorso i consolidati orientamenti giurisprudenziali sul tema, richiamando diverse pronunce tra cui la sentenza n. 110/2023 della Corte Costituzionale ove si afferma che “secondo il costante orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il divieto di cui all’art. 14, comma 5, TUSP vale a maggior ragione rispetto a società poste in liquidazione… essendo in tal caso di per sé esclusa qualsiasi prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 9 maggio 2022, n. 24/2022/PAR), a meno che l’ente pubblico sia in grado di dimostrare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico tale da giustificare l’operazione”. Ipotesi, quest’ultima, eccezionalmente ravvisata dalle stesse sezioni regionali di controllo solo con riferimento a poche situazioni concrete, .... Affinché la questione rientri nelle ristrette ipotesi di trasferimento per ragioni di straordinarietà, occorre considerare sia il periodo di tempo in cui il servizio si è protratto, sia la motivazione analitica congruamente espressa, che giustifichi il trasferimento economico alla società in liquidazione. Occorre, in particolare, la dimostrazione in modo obiettivo del fatto che tale attività svolta (negli anni) sia il miglior conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata. Onere cui l’amministrazione è tenuta in termini rigorosi e puntuali”

“Al di fuori delle fattispecie tipizzate dal Legislatore per cui sussiste il divieto assoluto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del TUSP)” spetterà quindi all’Amministrazione “giustificare la sussistenza di un’utilità che possa ascriversi ad un interesse pubblico specifico e concreto” per poter accollarsi il debito di una società partecipata in liquidazione, rinunciando così implicitamente al limite legale della responsabilità patrimoniale ex art. 2325 cc, dovendo altresì coniugare tali valutazioni “con i princìpi posti a presidio della corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, perciò, va effettuato solo in presenza di un concreto accertamento dell'utilità scaturente da oneri contrattuali privi di copertura, con riguardo all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, da esternare con rigorosa motivazione nella relativa deliberazione". In tal senso, in considerazione del disposto ex art. 194, co. 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000, "il riconoscimento del debito deve avvenire prima del pagamento" e "non può … essere ritenuta ragione sufficiente a dimostrare la concreta utilità a favore dell’Ente la “prosecuzione“ di un servizio, privo di una convenzione o di un contratto sottostante, ma è necessario effettuare una stringente e puntuale valutazione, rimessa alla competenza dell’Ente.”