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Aliquota IVA manutenzione straordinaria discariche: chiarimenti

Agli interventi di "rimodellamento morfologico e miglioramento prestazionale del capping, adeguamento del sistema di captazione del biogas e del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, volti alla messa in sicurezza" di una discarica, "nonché delle ulteriori attività necessarie per ultimare i lavori della fase emergenziale e dare inizio alla gestione post-operativa" non è applicabile l'Iva agevolata al 10% se manca un progetto di bonifica approvato dagli organismi competenti. Lo chiarisce la Risposta n. 186/2020.
Nel caso di specie, l'intervento -  che riguarda delle soluzioni tecniche per ridurre l'impatto ambientale della discarica e ricondurla a una fase ordinaria di gestione post-operativa - è oggetto di un apposito affidamento in house in favore di una Società partecipata dal Comune proprietario della discarica, sulla base di un progetto definitivo approvato dal Comune stesso e finanziato dalla Regione. 
La Società riteneva applicabile l'IVA al 10% "considerato che il contratto ha per oggetto interventi finalizzati a mettere in sicurezza permanente la discarica, risolvendo le problematiche riscontrate e quindi la fuoriuscita di percolato e il conseguente inquinamento ambientale, di fatto bonificandola" che può includersi "tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, lettera c), della legge n.847 del 1964, tenuto conto dell'accezione prevista dall'articolo 266 del D. Lgs. l52/2006...". 
Sulla base di consolidato orientamento, l'aliquota IVA del 10 per cento è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (cfr. risoluzione 26 maggio 1998, n. 46/E; 26 luglio 1985, n. 397666; 1° giugno 1983, n. 354743). L'articolo 4, comma 2, lettera g), legge n. 847 del 1964 include fra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma l lettera c) "[...] le attrezzature [...] sanitarie", tra cui sono ricomprese, a norma dell'art. 266 del d.lgs. 152/2006 "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati [...] alla bonifica di aree inquinate". Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare in una Nota del 2007 (richiamata anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 247/E del 12/09/2007) ha precisato che le attività possono essere considerate opere destinate alla bonifica di aree inquinate se "le stesse risultano inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle competenti autorità".
L'Agenzia ossera, però, che tali condizioni non sembrano trovare riscontro nella fattispecie in esame. Ne consegue che "l'aliquota ridotta del 10 per cento di cui ai numeri 127- quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, prevista per le "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica" ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lett. g), della legge n. 847 del 1964, potrà essere applicata dalla Società solo se gli interventi di manutenzione straordinaria in commento rientrano in un più ampio "progetto di bonifica debitamente approvato", finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi saranno soggetti all'aliquota IVA ordinaria
".