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Aliquota IVA al 5% per i corsi attività sportive invernali

Il DL 113/2024 all’art. 5 ha introdotto modifiche alla disciplina dell’IVA inserendo, tra l’altro, l’aliquota IVA del 5% per i corsi relativi alle attività sportive invernali, come individuati dalle federazioni competenti, impartiti da iscritti ad appositi albi regionali o nazionali. In particolare la norma dispone:

1.Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.».

2.Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3.Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

4.Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies), è aggiunto il seguente: «1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.».

5.Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.