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Aliquota IVA agevolata per la manutenzione della casa di riposo

Può beneficiare dell'aliquota IVA agevolata al 10%, prevista per l'"edilizia residenziale pubblica" dal n. 127-duodecies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972, la manutenzione straordinaria all'edificio - di proprietà di una Azienda di servizi pubblici alla persona, in forma di fondazione - destinato a casa di riposo e di cura lunga degenza, essendo realizzato da parte di un ente pubblico (APSP ex IPAB) con il concorso del Comune e della Provincia e connotato dalla residenzialità. Tale edificio rientra nella definizione di edilizia residenziale pubblica prevista dall'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, secondo i chiarimenti forniti con la circolare 9 luglio 1999, n. 151.

Con riferimento, invece, alla manutenzione ordinaria, l'Agenzia ritiene applicabile anche l'art. 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che sono soggetti ad Iva con aliquota agevolata del 10 per cento "le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata...".

Come precisato con circolare 7 aprile 2000, n. 71/E, l'art. 7, comma 1, lett. b) fa espresso riferimento ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Devono ritenersi tali anche gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, quali gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi alloggiano. Restano esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto, come già chiarito con la richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza, gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme, ospedali.

In relazione alle parti dell'immobile che possono beneficiare del regime Iva agevolato di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, al par. 1 della circolare n. 71/E del 2000 è stato precisato che se l'edificio è destinato solo in parte a finalità abitative l'aliquota ridotta è applicabile agli interventi che interessano le parti comuni dell'edificio sempreché la parte abitativa rappresenti più del cinquanta per cento della superficie e a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa, secondo quanto precisato nelle precedenti lettere a) e b).

Tali chiarimenti trovano applicazione anche nella fattispecie in esame in cui, nel rispetto della finalità abitativa e della menzionata percentuale della parte abitativa, sono agevolabili gli interventi sia sulle parti comuni che sulla parte abitativa. Tale soluzione è avvalorata dalla circostanza secondo cui l'edificio su cui effettuare l'intervento manutentivo è destinato per intero a residenza stabile delle collettività che vi alloggiano.

Pertanto, tali interventi, sempre che in base ad apposita documentazione amministrativa emessa dagli enti competenti, risultino riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett a), del d.P.R. n. 380 del 2001, saranno soggetti ad Iva con aliquota del 10 per cento prevista in base all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, tenendo conto della disciplina dei c.d. "beni significativi" di cui al decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, che sono soggetti interamente ad IVA del 10 per cento se il loro valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il limite sopra precisato.

Lo chiarisce la Risposta n. 20/2021 dell'Agenzia delle entrate, seguendo l'orientamento già emerso nell'interpello, n. 694-275/2017 posto alla Direzione regionale Piemonte, che aveva precisato come il fatto che il beneficiario fosse un soggetto passivo IVA non influisse sulla spettanza o meno dell'agevolazione, così come sull'applicabilità o meno del reverse charge. La circolare n. 71/2000, richiamata dall'istante con riferimento agli edifici di edilizia residenziale pubblica, ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 7 L. 488/1999, precisava altresì che "il termine "privato", contenuto nella norma, non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati".

L'applicabilità dell'IVA al 10% agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria presso case di riposo e di cura pubbliche è importante, posto che si tratta di attività esente che non consente la detraibilità dell'IVA. Resta esclusa tale possibilità per gli edifici pubblici non residenziali, seppur adibiti alla collettività, come le scuole o gli asili.