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Alienazione partecipazioni pubbliche, la regola è l'evidenza pubblica

In tema di alienazione società partecipate, richiamiamo la delibera Corte Conti Lombardia n. 8/2019. In riferimento all’art. 10 del Dlgs 175/2016 TUSP, la Sezione ritiene che la disposizione normativa, sia sulla base del dato letterale sia sulla base dei principi più generali del nostro ordinamento giuridico, non possa che fare riferimento, quale regola generale per l’alienazione di partecipazioni sociali, a procedure che si conformano ai principi che caratterizzano l’evidenza pubblica, fermi restando casi eccezionali e residuali, adeguatamente e analiticamente motivati, in cui sarà possibile la negoziazione diretta con un singolo acquirente.

L’operatività dell’articolo 10 del d.lgs. 175/2016, inoltre, non pare limitata alla fattispecie di cui all’articolo 24 Revisione straordinaria delle partecipazioni del medesimo decreto legislativo, avendo l’articolo 10 una portata generale ed essendo applicabile ogni qual volta ricorrono le condizioni ivi indicate.

La decisione di alienare le proprie partecipazioni, infine, potrà prescindere dai piani di razionalizzazione, di cui al comma 2, dell’articolo 20 del d.lgs. 175/2016, mentre resta ontologicamente connessa all’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute.

Richiamo normativo

Dlgs 175/2016 art. 10 Alienazione di partecipazioni sociali

  1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
  2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
  3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
  4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.