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Alienazione: indispensabile un’attenta valutazione della partecipazione

La Corte dei Conti Lazio ha analizzato con deliberazione n. 39/2022/PRSE un caso di trasferimento di gestione del servizio idrico integrato attualmente in corso tra due società, con conseguente e successiva alienazione delle quote della società cedente. Nel merito, accertando il ritardo nel completamento del processo di trasferimento, il Collegio ha ricordato come l’Amministrazione socia sia tenuta a “procedere con solerzia alla conclusione delle attività in corso, avendo cura di accompagnare la transizione in atto con la dovuta attenzione alla trasparenza, all’efficacia e all’efficienza delle procedure, nonché ad una chiara definizione dei ruoli e dei costi della gestione del servizio idrico, data anche la rilevanza dello stesso per la comunità amministrata.”.

Si ricorda come l’alienazione delle quote della società cedente, disciplinata all’art. 10 del TUSP, impone all’Ente locale “un’attenta valutazione della propria partecipazione, ai fini di una sua piena valorizzazione nell’ambito della procedura di alienazione che verrà definita e che comunque dovrà essere improntata ai criteri di trasparenza, imparzialità ed evidenza pubblica”, al quale viene quindi “rimessa l’individuazione del metodo di valutazione della partecipazione (metodo patrimoniale, reddituale o finanziario) più congruo alla luce di tutti gli elementi di fatto a tal fine rilevanti (Sez. controllo Marche deliberazione n. 25/2014). Ciò in quanto la disciplina di settore non individua un unico metodo di valutazione, né lo stesso, del resto, può essere individuato in astratto, in quanto non può prescindersi da una valutazione in concreto, volta alla piena valorizzazione della partecipazione detenuta (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 179/2019/PAR)”.