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Albi ed elenchi professionali: nuove modalità di comunicazione all'Anagrafe tributaria

L’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999 dispone in capo a tutti gli enti ed uffici, anche diversi dagli Ordini professionali, quale che sia la loro natura, l’obbligo di comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dagli albi ed elenchi alla tenuta dei quali sono preposti.

Al fine di garantire la consistenza e coerenza della banca dati, il Provvedimento Prot. n. 26004/2021 del 27 gennaio 2021 prevede la trasmissione della comunicazione delle variazioni di cui sopra al 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, a decorrere dai dati dell’anno 2020.

L'obbligo riguarda tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione ed è a carico degli Ordini professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

In considerazione della estrema eterogeneità dei soggetti obbligati, al fine di garantire la massima qualità del dato, sono previste le modalità alternative per l’invio della comunicazione:

- direttamente o per il tramite di un intermediario qualificato di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

- per il tramite dei Consigli Nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

- per il tramite dei Consigli Nazionale nell’ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l’Agenzia delle entrate.

La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli Ordini territoriali e a tutti i Consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi.

Il termine “variazioni” riportato al punto 1.2 e previsto nell’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 605 del 1973 viene utilizzato per consentire la comunicazione dei cambiamenti della posizione del professionista nell’Ordine territoriale, per esempio le sospensioni dall’albo stesso o le cancellazioni oppure le informazioni circa la cessazione dall’esercizio dell’attività. Le variazioni di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal vecchio ordine territoriale e l’iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.