Aiuti di Stato IMU: scadenza al 30 novembre al buio
Scade al 30 novembre il termine per registrare gli aiuti di Stato IMU sul Registro Nazionale Aiuti relativi al periodo del COVID-19, precedentemente in scadenza al 31 marzo 2024 (art. 7, comma 4, del D.L. 39/2024).
Per gli enti locali si tratta però di un adempimento ad ostacoli in quanto le fonti informative per poter adempiere sono diverse e non necessariamente integrate con tutti i dati necessari.
Infatti, da una parte gli aiuti dovrebbero essere stati comunicati all’Agenzia delle Entrate nella «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da covid-19 di cui al Provvedimento Agenzia delle entrate Prot. n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 successivamente modificato con il provv. Prot. n. 398976/2022 del 25 ottobre 2022. Quest’ultimo aveva semplificato le modalità di dichiarazione, specificando però che “ Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti. A tal riguardo, infatti, anche sulla base delle interlocuzioni tenute con la Commissione europea nell’ambito della notifica del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) e delle richieste da questa formulate, è necessario che il modello semplificato di autodichiarazione preveda in ogni caso la compilazione dei campi del quadro A corrispondenti alle agevolazioni in materia di imposta municipale propria”.
I dati delle autodichiarazioni sono resi disponibili tramite il portale Siatelv2-Puntofisco.
I medesimi aiuti di Stato sono stati indicati anche nella dichiarazione IMU, ma solo in quella degli anni 2021/2022, perché il modello di dichiarazione per il 2020 non prevedeva alcuno specifico campo.
In particolare, nella nuova modulistica della dichiarazione IMU è prevista la possibilità di compilare i dati relativi al predetto modello "A" barrando la casella relativa all'aiuto di stato, con la proroga al 30 giugno 2023 anche del termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 (D.L. n. 198/2022) che avrebbe dovuto essere ripresentata nel caso di utilizzo del vecchio modello con dati difformi.
Di conseguenza, gli enti dovranno verificare di rientrare nella casistica e di avere tutti i dati necessari per poter adempiere nei termini.
L’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato comporta, in linea generale, la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi (articolo 52, comma 7, del Dl 234/2012). Tuttavia l’articolo 31-octies del Dl 137/2020 ne ha previsto l'esonero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024.
Per questi motivi, da più parti si pone l’accento sulla difficoltà dell’adempimento, tanto è che ANCI ha proposto un emendamento alla Manovra di bilancio con un differimento del termine al 30 novembre del 2025.
Queste le motivazioni “Si propone la proroga del termine al 30 novembre 2025 al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga è necessaria poiché il termine in questione fa insorgere responsabilità amministrative ed erariali in caso di superamento e, dalle varie fonti a disposizione dei Comuni, non è possibile evincere gli importi di cui i contribuenti hanno effettivamente beneficiato a titolo di esenzione per IMU turistica, che dovrebbero essere registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). In particolare, il dato utile per l’alimentazione del Registro non è desumibile né dall’autodichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate dai soggetti beneficiari, che contempla il dato solo in caso di superamento dei massimali, né dalla dichiarazione IMU 2020 che non conteneva il campo relativo alle esenzioni da IMU turistica in costanza di Covid. Per le altre annualità 2021 e 2022, in assenza di dichiarazione da parte dei contribuenti, il Comune ha tempo 5 anni per controllare la regolarità dei versamenti effettuati e far emergere l’omissione delle dichiarazioni relative alle esenzioni applicate. Ciò comporta che il Comune per le esenzioni relative all’anno 2021 ha tempo fino al 31/12/2026 per controllare e verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e poter riscontrare i casi di applicazione (corretta o meno) delle esenzioni previste dalla legge godute e non dichiarate; ha poi tempo 6 anni, cioè fino al 31/12/2027, per contestare le dichiarazioni infedeli legate al possesso degli elementi che legittimavano il godimento dell’esenzione. Quanto sopra fa emergere un’incongruenza del meccanismo che determina una triangolazione perversa tra Agenzia Entrate, contribuente e Comune, tre soggetti che, a vario titolo coinvolti nella procedura, non sono posti nelle condizioni di adempiere in maniera veloce ed efficace ai propri compiti. A queste difficoltà si aggiungono i problemi connessi all’accreditamento degli uffici comunali presso il RNA, che prevede un iter complesso”.