Aggiudicazione illegittima e risarcimento del danno
La Sezione terza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2544/2024 del 15 marzo 2024, relativamente al risarcimento del danno derivante da “illegittima esclusione”, nel decidere se ad essere responsabile e quindi gravato dall’onere di risarcire il danno stesso fosse un Consorzio, quale centrale di committenza che ha svolto la gara, o il Comune in qualità di stazione appaltante che trae il beneficio dalla aggiudicazione, ha ricordato quanto previsto dall’art. 37, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e cioè che “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla Centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”.
Il Collegio ritiene che la succitata norma faccia “gravare sulla Centrale di committenza l’onere del rispetto dei principi e delle regole introdotte dal Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che l’errore sull’esclusione di un operatore economico dalla gara o sulla aggiudicazione della procedura non può che gravare sulla stessa Centrale” ricordando, inoltre, che la disposizione in esame riprende il Considerando n. 69 della direttiva n. 24 del 2014, secondo cui “Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la Centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla Centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un’amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.”
Secondo il Collegio nel caso esaminato non vi è dubbio “che la procedura di gara è stata svolta dal Consorzio” il quale, infatti, ha proceduto anche alla revoca dell’aggiudicazione e, pertanto, “è responsabile della stessa. L’onere risarcitorio non può, quindi, che gravare sul Consorzio (fatti salvi i successivi rapporti con il Comune che dell’attività del Consorzio ha beneficiato)”.
Il Consiglio di Stato precisa, infine, che a nulla rileva il fatto che in sentenza venga utilizzata la generica locuzione “stazione appaltante”, infatti, “l’ampiezza della definizione di “stazione appaltante” contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ricomprende la nozione di “amministrazioni aggiudicatrici” di cui alla precedente lettera a), ben si presta a includere nel richiamo anche le centrali di committenza come definite dalla successiva lettera i)”.