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Aggiornamento del risultato presunto entro il 31 gennaio

Le disposizioni del Dlgs 267/2000 e smi - Testo unico enti locali - e del Dlgs 118/2011 e smi evidenziano la necessità di aggiornare il risultato presunto 2024 entro il 31 gennaio 2025, per la sola parte vincolata e accantonata, ovvero le uniche quote di avanzo presunto applicabili. Tale azione deve essere effettuata SOLO da parte degli enti locali che hanno applicato al bilancio di previsione 2025-2027, approvato entro il 31 dicembre 2024, quote di avanzo vincolato e accantonato presunto.

La platea di enti locali obbligati a tale azione è numerosa, posta la necessità di restituire – per moltissimi enti – quote (25%) di avanzo vincolato per conguaglio fondi Covid, come da DM 19.06.2024.

L’aggiornamento del risultato presunto 2024 deve essere fatta con delibera di Giunta, preconsuntivo, delle sole partite vincolate e/o accantonate. L’obiettivo è aggiornare il risultato presunto che nei mesi scorsi è stato determinato ad anno solare 2024 non ancora chiuso.

Se l’ente locale decide di applicare adesso – ovvero a gennaio 2025 - l’avanzo presunto 2024 sulla competenza 2025 del bilancio 2025-2027 già approvato entro il 31.12.2024, dovrà necessariamente approvare preventiva delibera di Giunta di preconsuntivo (altrimenti detto verbale di chiusura).

Stessa cosa dovrà essere fatta se l’applicazione di tali quote di avanzo vincolato e/o accantonato presunto sarà effettuata oltre il 31 gennaio ovvero ad esempio a febbraio 2025, sia nel caso in cui l’ente abbia approvato per la prima volta il bilancio di previsione 2025-2027 (termine ultimo 28 febbraio 2025 a seguito di DM Interno 24.12.2024) sia nel caso in cui l’ente, che ha già approvato in precedenza (entro il 31.12.2024) il bilancio 2025-2027, intenda applicare le suddette quote.

Se l’ente ritiene di applicare sul 2025 quote di avanzo accantonato presunto 2024 sorte in conto competenza 2024, allora il verbale di chiusura, ovvero il preconsuntivo, deve essere approvato dalla Giunta considerando non solo le partite vincolate e/o accantonate, ma l’intero bilancio. Questa disposizione deriva dall’art. 187 comma 3 sexies del Tuel: “3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.


Il comma 3 quater dello stesso art. 187 Tuel dispone invece: “3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”.


Il successivo comma 3 quinquies art. 187 Tuel dispone: “3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.


Il paragrafo 9.2.5. del principio contabile applicato di competenza finanziaria All. 4/2 Dlgs 11872011 e smi chiarisce:

Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.


Sulla corretta determinazione del risultato presunto, è recentemente intervenuta la Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 263/2024, evidenziando "In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa, in attuazione dei postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al decreto legislativo 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia ex nunc è rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027, l’approvazione del quale, da effettuarsi entro il 31 dicembre, PRESUPPONE LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2024. La ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell’Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è quella di evidenziare “le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione”, consentire l’elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell’ultimo esercizio concluso, “verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”.