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Aggiornamento del bilancio dopo il rendiconto

Dopo l’approvazione del rendiconto, occorre adeguare le previsioni del bilancio alle risultanze del rendiconto stesso. L’articolo 227 comma 6-quater del Tuel dispone a tale proposito:

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.

Occorre quindi adeguare nel bilancio 2022-2024 il Fondo pluriennale vincolato in entrata, la cassa, i residui presunti. Su quest’ultimo punto, si richiama il parere della Commissione Arconet in data 22.02.2017, che ha risposto al quesito circa le modalità di variazione dei residui presunti iscritti a bilancio.

La Commissione Arconet effettua una ricognizione del quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 164,165,175 del TUEL, dagli artt. 39,50,51 del D.lgs. 118/2011 e dagli artt.21 e 33 della legge 196/2009, dalla quale risulta che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio, in quanto sono effettuate per adeguare il bilancio di previsione ai risultati del rendiconto. La Commissione esamina il caso in cui si presenta la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se inferiori rispetto ai dati di preconsuntivo e riscontra come tale fattispecie non sia disciplinata dall’ordinamento contabile degli enti territoriali, salvo espresse disposizioni all’interno dei regolamenti contabili dei singoli enti. L’attenzione viene quindi focalizzata sulla fattispecie residuale in cui nulla è previsto dai regolamenti contabili degli enti.

Dopo un ampio dibattito la Commissione condivide la seguente risposta:

Con riferimento ai residui iscritti in bilancio, l’ordinamento contabile degli enti territoriali prevede che:

1) i bilanci finanziari sono redatti in termini di competenza e in termini di cassa,

2) nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

3) le indicazioni di bilancio riguardanti i residui non sono oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio;

4) le previsioni del bilancio sono adeguati sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente;

5) la disciplina delle variazioni di bilancio non prende in considerazione le variazioni dei residui;

6) le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere e “sono altresì trasmesse al tesoriere le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento”.

Nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’ente.

L’importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti. Le norme del TUEL e del d.lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione dei residui derivante dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto. Tale variazione dei residui non è definita “una variazione di bilancio”, ed è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato).

E’ tuttavia possibile che, nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se “sottostimati” rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti).

Tale fattispecie non è prevista dal TUEL e dal D.lgs. 118/2011. Pertanto può essere oggetto di disciplina dei regolamenti di contabilità degli enti. In assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, si ritiene che l’importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche l’organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale.

Resta fermo l’obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall’allegato 8 al D.lgs 118/2011.