Aggiornamento del bilancio 2024/2026 dopo il rendiconto 2023
In riferimento all’aggiornamento del bilancio a seguito dell’approvazione del rendiconto, su cui abbiamo già presentato riflessioni in precedenti news, è utile riportare i seguenti passaggi normativi e tecnici.
L’art. 227, c. 6-quater TUEL, prevede che “Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione”;
Quindi, occorre:
apportare variazioni alle previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 relativamente ad alcuni capitoli di entrata e di spesa (e di conseguenza macroaggregati / titoli di spesa; Categorie / tipologie di entrata) per adeguarli all’ammontare dei residui attivi e passivi definitivamente determinati in sede di riaccertamento ordinario e al fondo pluriennale vincolato variare l’importo dei residui presunti iscritti in bilancio, per adeguarli ai residui attivi e passivi definitivamente determinati in sede di riaccertamento ordinario.
E’ utile ricordare il chiarimento fornito dalla Commissione Arconet nella riunione del 22 febbraio 2017:
“Con riferimento ai residui iscritti in bilancio, l’ordinamento contabile degli enti territoriali prevede che:
1) i bilanci finanziari sono redatti in termini di competenza e in termini di cassa,
2) nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
3) le indicazioni di bilancio riguardanti i residui non sono oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio;
4) le previsioni del bilancio sono adeguate sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente;
5) la disciplina delle variazioni di bilancio non prende in considerazione le variazioni dei residui;
6) le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere e “sono altresì trasmesse al tesoriere le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento”.
Nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’ente.
L’importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti.
Le norme del TUEL e del d.lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione dei residui derivante dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto. Tale variazione dei residui non è definita “una variazione di bilancio”, ed è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato) (omissis)...”
E’ utile richiamare l’art. 175, c. 5-bis Tuel:
L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.