Aggio sulla riscossione tributi irragionevole (17%), causa danno erariale
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 107/2023, ha evidenziato che esiste una netta distinzione tra le attività di semplice supporto agli Uffici Comunali e quelle di accertamento e riscossione diretta da parte dei privati e, conseguentemente, esistono due mercati potenzialmente differenti popolati da operatori economici con strutture organizzative e mezzi economico-finanziari non sempre coincidenti, cosicché al fine di consentire il corretto dispiegarsi della concorrenza sarebbe opportuno prevedere, salvo casi particolari e per ragioni motivate, due procedure selettive distinte per l’affidamento di tali diverse attività. A tale proposito la Corte dei Conti richiama la delibera ANAC n. 514 del 17 giugno 2020
Il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie degli enti locali può essere affidato in concessione solo se ricorrono le condizioni previste dal legislatore, che sono tutte riconducibili al principio del necessario trasferimento in capo al concessionario del c.d. rischio operativo.
Nel caso di specie, pur essendo il Comune a procedere formalmente alla riscossione e all’emissione dei ruoli coattivi, viene corrisposto alla società appaltatrice un aggio, di importo rilevante, riconosciuto tipicamente ai concessionari senza che tuttavia vi sia trasferimento del rischio operativo, ma anzi in aggiunta al compenso già concordato, con potenziale conseguente emersione di profili di responsabilità erariale.
Ne discende dunque che l’appalto, realizzato mediante affidamento diretto, assume valore indeterminato, non essendo possibile quantificare a priori il compenso dovuto alla società appaltatrice e quindi il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa per l’acquisizione in economia di servizi mediante affidamento diretto e di quelli che consentono di derogare al principio di rotazione di cui all’art. 49, c. 6, D. Lgs. 36/2023.
L’aggio riconosciuto alla società appaltatrice è inoltre determinato in misura irragionevole (17%) laddove si osservi che la Legge n. 234/2021, la quale ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022, ha lasciato invariato per i carichi affidati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione rispetto al regime di concessione preesistente al D.L. n. 203/2005, quando il servizio nazionale della riscossione era affidato a soggetti privati. Tale sistema, disciplinato dall'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999, prevede un aggio fissato al 6%, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, per la metà, a carico dell’ente creditore nel solo caso in cui la riscossione avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.