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AGGIO SULLA RISCOSSIONE: essenziale un intervento del Legislatore

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha sollevato la questione di legittimità

sull’istituto dell’aggio prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla

legge 28 settembre 1998, n. 337).

La Corte, con sentenza n. 120/2021 del 10 giugno 2021, ha dichiarando inammissibile la questione,

in quanto implicherebbe una modifica rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla

discrezionalità del legislatore, tuttavia, ha espresso la necessità di un intervento di quest’ultimo al

fine di valutare l’istituto sopracitato.

In particolare, secondo la Corte, il legislatore dovrebbe valutare “se l’istituto dell’aggio mantenga

ancora, in tale contesto, una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere (o fa

attualmente ricadere, come si è visto) su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi

complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e

non più da concessionari privati –; o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle

cause di inefficienza del sistema.”

La Corte, fa notare come il finanziamento della riscossione finisca per gravare prevalentemente sui

cosiddetti “contribuenti solventi” e fornisca risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione

pubblica di riscossione, determinando anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta “evasione

da riscossione” nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto

se di importo relativamente modesto.

Inoltre, a parole della Corte, tale istituto risulta ormai anacronistico, ed infatti, anche i principali

Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno, da tempo superato l’istituto

dell’aggio e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto

funzionamento della riscossione.