AGGIO SULLA RISCOSSIONE: essenziale un intervento del Legislatore
La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha sollevato la questione di legittimità
sull’istituto dell’aggio prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337).
La Corte, con sentenza n. 120/2021 del 10 giugno 2021, ha dichiarando inammissibile la questione,
in quanto implicherebbe una modifica rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla
discrezionalità del legislatore, tuttavia, ha espresso la necessità di un intervento di quest’ultimo al
fine di valutare l’istituto sopracitato.
In particolare, secondo la Corte, il legislatore dovrebbe valutare “se l’istituto dell’aggio mantenga
ancora, in tale contesto, una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere (o fa
attualmente ricadere, come si è visto) su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi
complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e
non più da concessionari privati –; o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle
cause di inefficienza del sistema.”
La Corte, fa notare come il finanziamento della riscossione finisca per gravare prevalentemente sui
cosiddetti “contribuenti solventi” e fornisca risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione
pubblica di riscossione, determinando anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta “evasione
da riscossione” nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto
se di importo relativamente modesto.
Inoltre, a parole della Corte, tale istituto risulta ormai anacronistico, ed infatti, anche i principali
Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno, da tempo superato l’istituto
dell’aggio e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto
funzionamento della riscossione.