Agevolazioni TARI con il fondone
Come anticipato in precedenti news, sarà possibile utilizzare l’avanzo da fondo funzioni per finanziare agevolazioni TARI. Lo prevede un emendamento all’art. 40 del DL 50/2022 in conversione in legge, approvato dalla Commissione Finanza e Bilancio alla Camera dei deputati, mediante inserimento del comma 5ter all’art. 40. La novella normativa è la seguente:
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.
Come rilevato dall’Ufficio studi della Camera, L’articolo 40, comma 5-ter, introdotto in sede referente, disciplina la possibilità, per i comuni, di operare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva per l’esercizio 2022. Il comma in esame dispone che – al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime – per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.
A tali fini, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.
Si ricorda che l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, dispone, tra l’altro, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”. La disciplina recata dal citato comma è però modificata dall’art. 43, comma 11, del presente decreto-legge, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Per quanto riguarda la possibilità per i comuni di utilizzare il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (istituito dall’art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), si ricorda che l’articolo 13 del D.L. n. 4 del 2022, al comma 1, ha previsto che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.
L’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4/2022 ha previsto l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19. Più in dettaglio, il citato comma 6 ha esteso al 2022:
- la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 2, del TUEL il quale disciplina le specifiche finalità, indicate in ordine di priorità, per le quali l’ente locale può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;
- la facoltà per gli enti locali di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio e con esclusione delle sanzioni comminate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21 del 2022 (modificando il citato art. 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022) ha previsto inoltre la possibilità per il 2022 di utilizzare gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali.