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Agevolazioni prima casa in caso di acquisizione con vendita forzata

Pur in riferimento alle imposte dirette, si segnala che la sentenza Corte di Cassazione n. 23292/5 del 26.07.2022 ha evidenziato che In tema di agevolazioni prima casa le prescritte manifestazioni di volontà propedeutiche all’acquisizione del beneficio vanno rese anche quando il contribuente sia acquirente in sede di vendita forzata.

Per poter fruire dei benefici connessi all’acquisto della prima casa il contribuente deve sempre dichiarare espressamente di volersi stabilire nel comune dove si trova l’immobile, di non essere già titolare di altri diritti reali su immobili nello stesso comune e di non aver fruito dei medesimi benefici.

Nella fattispecie di acquisto dell’immobile in sede di vendita forzata, l’acquirente deve provvedere a rendere le citate dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione. Nel caso esame la Suprema Corte ha, pertanto, provveduto a ribaltare l’esito dei precedenti giudizi favorevoli al contribuente poiché quest’ultimo aveva presentato le dichiarazioni previste solo dopo la registrazione del decreto di trasferimento.