Agenti contabili, responsabile di procedimento è il soggetto che parifica il conto
Le Sezioni Riunite Corte dei Conti sono intervenute, con parere n. 4/2020 sul tema degli obblighi degli agenti contabili dopo l’entrata in vigore del Dlgs 174/2016 Codice di giustizia contabile.
Gli agenti contabili, in base all’art. 139, co. 1 c.g.c., entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione “presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza”. La richiamata disposizione fa poi salvi i diversi termini previsti in altre norme di legge [come i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio previsti all’art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011, per le amministrazioni erariali; i trenta giorni di cui agli artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000, per gli enti locali; in ogni caso i sessanta giorni previsti in generale per gli Enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 della legge n. 658/1984] e aggiunge, al comma 3, che le “modalità di presentazione dei conti” possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, e che “Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia”.
All’art. 618 del r.d. n. 827/1924 (il “R.C.G.S.”) è previsto che “Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”.
La “parificazione” è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Tutti i conti giudiziali, “presentati” dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
Il Codice di giustizia contabile ha previsto al comma 1, dell’’art. 145 che “Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente”, e al comma 3 che “Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio”. Finché i conti non sono “depositati” presso la Corte – con “l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’art. 6, comma 3” (art. 138, comma 3 c.g.c.), ovvero “…mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione […]” (art. 138, comma 4 c.g.c.), quindi “…anche mediante modalità telematiche” (art. 140, co 2 da leggere nel rispetto di quanto previsto al co. 4 dell’art. 150 c.g.c.), e di tale deposito la competente procura regionale “…acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili” (art. 140 comma 1 Codice) – non può dirsi pendente il giudizio e conseguentemente non può neanche decorrere il termine quinquennale per l’estinzione del processo di conto, atteso che l’art. 150 del Codice fa decorrere detto termine solo dal deposito dello stesso.
L’art. 139, co. 2 del c.g.c. prevede che il conto giudiziale è trasmesso, entro il termine generale di trenta giorni dalla sua approvazione, ovvero entro il termine stabilito dalle disposizioni speciali interne a ciascuna amministrazione, con le modalità sopra riportate, alla sezione giurisdizionale competente da un responsabile del procedimento, previamente indi viduato dall’amministrazione di appartenenza del contabile. Osserva il Collegio che dalla suindicata disposizione è dato desumere l’intento del legislatore delegante di responsabilizzare l’ente onerandolo della individuazione, al proprio interno, di una figura di riferimento che segua gli adempimenti relativi ai conti giudiziali. In specie, ragioni di economia interna a ciascuna amministrazione hanno suggerito la previsione di un responsabile dell’intero procedimento, preferibilmente coincidente con il soggetto che attesta la parificazione del conto, una volta presentato dall’agente all’ente di appartenenza, e che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), l’approvazione del conto, sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e assumendo le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite.
Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 [in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro] al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2.