Agenti contabili, il conto giudiziale incompleto non è giustificabile
La Corte dei Conti Veneto Sez. giurisdizionale, con sentenza n. 256/2026 ha affrontato una questione di particolare interesse per le amministrazioni pubbliche e, soprattutto, per le aziende sanitarie: quali obblighi gravano sul consegnatario dei beni mobili e fino a che punto le carenze organizzative dell'ente possono giustificare un conto giudiziale incompleto? La risposta dei giudici veneti distingue nettamente le responsabilità dell'agente contabile da quelle dell'amministrazione.
Un conto giudiziale presentato con l'indicazione delle quantità dei beni, ma senza la corrispondente valorizzazione economica, non soddisfa gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa. E le eventuali difficoltà organizzative dell'amministrazione, pur potendo spiegare le ragioni dell'irregolarità, non bastano a trasformare un documento incompleto in un conto regolare.
Nel caso in esame, il conto, depositato il 15 marzo 2021, era stato sottoposto all'esame della magistratura contabile, che aveva individuato diverse criticità: la mancata valorizzazione economica dei beni, l'assenza della relazione dell'organo di controllo interno, alcune incongruenze nelle consistenze di magazzino e la tempistica della parificazione e dell'approvazione del conto.
La Corte ha dichiarato irregolare il conto giudiziale e non ha ammesso a discarico l'agente contabile. Occorre però ribadire che la dichiarazione di irregolarità non equivale, di per sé, all'accertamento di un ammanco, né comporta automaticamente una condanna al risarcimento di un danno erariale. La sentenza si colloca infatti nell'ambito del giudizio di conto, procedimento volto a verificare la regolarità della gestione contabile dell'agente e la corrispondenza della rendicontazione alle prescrizioni normative.