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Agenti contabili, attività di controllo anche nei piccoli Comuni

La Corte Conti Calabria sezione giurisdizionale, con sentenza n. 202/2023 in materia di giudizio di conto, ha fornito elementi di interesse in materia di agenti contabili e di anticipazioni di liquidità.

La Sezione ha rilevato, tra l’altro, che qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza compiere l’atto di controllo/verifica latamente inteso, va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Testo Unico degli Enti Locali– o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 TUEL).