Agente contabile consegnatario di azioni anche per gli enti partecipati
La Corte dei Conti Toscana, sezione giurisdizionale, con sentenza 127/2020 in materia di agente contabile consegnatario azioni ha evidenziato che il consegnatario delle azioni (il Sindaco) deve presentare il conto giudiziale anche per Consorzi, Fondazioni ed altri enti in quanto anche in questo caso si esercita “l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione”. Inoltre, secondo i Magistrati toscani, la valutazione delle quote di capitale da inserire nel conto giudiziale non può essere il valore nominale.
- I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell’art. 93 D.Lgs 18.8.2000 n. 267. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni.
Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L’art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che “Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).
Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).
In relazione ai titoli dematerializzati o depositati presso le società partecipate, vi è da chiedersi, però, quale sia il soggetto che debba rivestire la qualificazione di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”. Si è così affermato che: “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l’Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99).
Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122). Ha affermato, infatti la Corte di cassazione che: “il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D’altra parte, l’art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c) “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”.
Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122) anche se tale rendicontazione riguarda “una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio” (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che: “L’agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista o del titolare di partecipazioni (quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l’esercizio di un diritto di opzione)” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.
E’ compito, infine, dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti del o degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell’ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l’individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell’ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).
Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 D.Lgs 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”.
Ritiene il Collegio che il mod. 22 debba riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione. Il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può, poi, essere quello nominale. L’art. 626 R.D. 827/1924 stabilisce che: “Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la quantità e le categorie…secondo il valore risultante dagli inventari” e l’art. 628, a sua volta, prevede che: “Di regola, la base di ogni conto in materia consiste negli inventari visti e verificati dall’amministrazione”. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. E’, quindi, il conto del patrimonio la scrittura da aggiornare alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione, valore che deve essere altresì iscritto in inventario, anch’ esso da tenere sempre aggiornato. Nel conto del patrimonio confluisce, peraltro, un valore che può non coincidere con il valore nominale del titolo, quando siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto. I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali. Quanto, infine, alle variazioni, essendo il conto del patrimonio la scrittura aggiornata alla reale consistenza dei titoli e delle partecipazioni, ne consegue che le annotazioni delle variazioni relative ad acquisizioni di nuovi titoli e/ o cessioni degli stessi vanno annotate nei conti giudiziali in armonia con l’effettiva contabilizzazione risultante dal conto del patrimonio, dovendo essere il conto del consegnatario rappresentativo delle vicende contabili riguardanti il patrimonio dell’ente.