AGCM: disapplicare le norme che escludono la concorrenza nell'assegnazione di spiagge e mercati
Nel bollettino n. 9 del 1° marzo 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riporta l'attenzione sulla necessità di seguire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di beni pubblici, tra cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricrative e quelle di posteggio per il commercio su area pubblica.
In particolare, con la segnalazione n. AS1721, l'Autorità formula alcune osservazioni in merito all’attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. L'Autorità osserva che "il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all’applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall’Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato". In particolare "...le modifiche apportate al D. Lgs. n. 59/2010, le norme del decreto rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. In conclusione, l’Autorità auspica che il Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni sopra espresse al fine di addivenire a una modifica della vigente normativa in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall’Autorità in materia". In assenza di tali modifiche, "l’Autorità ritiene che i soggetti chiamati ad attuare l’attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici." Infatti, nell'atto AS1720 del 15 febbraio 2021, pubblicato su medesimo bollettino, l'Autorità chiede la disapplicazione della disciplina per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica adottata da parte di Roma Capitale.
Nell'atto di segnalazione AS1719 del 9 dicembre, AGCM interviene invece sulla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistica ricreative.
Al Comune che aveva disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018, l'Autorità "ricorda che in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica."
Quindi l'Autorità ritiene che il Comune avrebbe dovuto disapplicare la suddetta normativa "per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurounitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere".
Ritenendo la delibera comunale in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’art. 12 della c.d. direttiva Servizi, e prendendo atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato, l'Autorità ha quindi disposto l'impugnazione dinanzi al TAR della delibera di Giunta comunale.