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AGCM: applicazione rigorosa della deroga TUSP per le società in ambito fieristico

Nell’analisi di alcuni piani di revisione ordinaria delle partecipazioni 2020, l’AGCM ha ricordato come il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) riconduca ad elenchi tassativi gli “scopi statutari che le società a partecipazione pubblica possono perseguire” nonché gli “ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni pubbliche”.

Con particolare riferimento alla previsione dell’art. 4, co. 7 del TUSP, ovvero “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”, è opinione dell’Autorità che “anche sotto il profilo concorrenziale … l’ipotesi disciplinata dall’art. 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016 debba essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato”.

In tale senso, quindi, l’AGCM ritiene occorra dismettere quelle partecipazioni, anche indirette, che svolgano “servizi ulteriori, quali quelli dell’allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di servizi che, pur riguardando anche l’organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvengono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato”.(Bollettino settimanale AGCM n. 27/2021 - Parere AS1765)