← Indietro

Affidamento SPL e società miste: le considerazioni del TAR

Con sentenza n. 5452/2024 il TAR Lazio ha fornito alcune indicazioni in materia di affidamenti di servizi di interesse economico generale a società miste.

La vicenda si origina dalla deliberazione assunta, nel 2023, da un Ente locale per l’affidamento del servizio rifiuti a terzi, tramite gara, e correttamente suffragata da apposita relazione ex art. 14 del D.lgs. 201/2022; l’Amministrazione, nel momento della decisione, era però già socia di una società mista operante nel medesimo settore e, in sede di successiva revisione periodica ex art. 20 del TUSP, ne ha dichiarato l’intenzione di dismissione delle quote."

La vicenda si origina dalla decisione presa nel corso del 2023 da parte di un Ente locale di affidare il servizio rifiuti a terzi tramite gara, correttamente suffragata da apposita relazione ex art. 14 del D.lgs. 201/2022; l’Amministrazione, nel periodo di definizione della suddetta decisione, era già socia di una società mista operante nel medesimo settore per cui, in sede di successiva revisione periodica ex art. 20 del TUSP, è stata dichiarata l’intenzione di dismissione delle quote.

La società mista ha dunque provveduto ad impugnare la decisione dell’Ente socio, sottolineando, tra le varie censure sollevate, la “la violazione degli artt. 4 e 12 d. lgs. n. 175/16 ed eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità” in quanto la qualificazione della società come “società incaricata di svolgere attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” … e la conservazione per dodici anni, da parte del Comune, della partecipazione societaria comporterebbero, per l’ente locale, un vincolo ad affidare il servizio pubblico alla società perseguendo, in tal modo, anche la valorizzazione di tale partecipazione”. Ulteriormente, viene rimarcata dalla società la non economicità della scelta operata dell’Ente poiché la società stessa si era già offerta per l’espletazione del servizio di gestione dei rifiuti in virtù del fatto che l’Amministrazione “avrebbe aderito alla omissis proprio al fine di affidare ad essa la gestione del servizio”.

Le censure della società sarebbero dunque “formulate sul presupposto per cui la partecipazione del Comune nella omissis e la gara a doppio oggetto, sulla base della quale la predetta società ha conseguito l'attuale assetto, obbligherebbero l’ente locale ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani alla ricorrente e, comunque, renderebbero incongrua ed antieconomica la scelta di affidare a terzi il servizio in esame.”.

Le motivazioni, secondo il Tribunale, non possono essere condivise in quanto, ai sensi della normativa ex D.lgs. 201/2022 (artt. 3, 14, 16, 30) ed ex D.lgs. 152/2006 (art. 200), “la partecipazione del Comune ad una società mista non può mai obbligare l’ente ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti alla società stessa”.

Al contrario, ove così fosse, dunque nel caso in cui venisse limitata la libertà delle Amministrazioni di “scegliere tra le varie modalità di affidamento del servizio”, verrebbero minati i principi generali delineati dagli artt. 3 e 14, co. 1, del TUSPL.

Altresì, a supporto delle scelte dell’Ente, viene richiamato il secondo comma dell’art. 14 del TUSPL, secondo cui “la scelta della società mista, quale modalità di gestione del servizio, qualora effettuata, non è, comunque, irreversibile”, anche in ragione dei dettami del successivo art. 30 che obbliga i soci alla “verifica della perdurante esistenza delle ragioni che hanno condotto l’ente locale a prescegliere una determinata modalità di gestione del servizio e, in caso di esito negativo, … alla modifica di tale modalità”. A ciò si aggiunge quanto indicato all’art. 16, co. 2, del citato decreto, ove è prevista “la libera cedibilità della partecipazione dell’ente locale alla società mista prescrivendo, quale unico onere, l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione ditale partecipazione”, senza che, da tale decisione, derivino “effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere”.

A base di un potenziale obbligo di affidamento alla società mista parrebbe dunque essere solo la stipula di un contratto di servizio ex art. 24 del D.lgs. 201/2022 che, nel caso di specie, non risulta essere stato formulato.

Infine, le censure della società risulterebbero infondate anche richiamando anche l’art. 200 del D.lgs. 152/2006 relativo alla “modalità di gestione del servizio tramite ambiti territoriali ottimali”, chiaramente “non compatibile con il modello organizzativo propugnato dalla ricorrente”.