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Affidamento in house: sempre necessaria la qualificata motivazione

Nella deliberazione n. 115/2024/PASP, la Corte dei Conti Lombardia ha evidenziato che seppur la qualificata motivazione per l’in house richiesta dall’art. 17 del D.lgs. 201/2022 sia specificatamente prevista per gli affidamenti di importi sopra soglia ove la concessione supera i limiti previsti dall’art. 14 d.lgs. 36/2023, tale principio rappresenti comunque un “canone generale ai sensi dell’art. 5 (Oneri di motivazione analitica) del d.lgs. n. 175/2016 secondo il quale l’“acquisto di partecipazioni… in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, …nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.”