Affidamento in house rilievi corte conti, secondo la nuova Legge 118/2022
Prima applicazione della Legge 118/2022, art. 11, che ha modificato l’art. 5 del TUSP dando facoltà alla Corte dei Conti di esprimersi sulla delibera di costituzione societaria o acquisizione quote.
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 161/2022, ha esaminato nel merito la delibera di consiglio comunale di “Acquisto di partecipazioni sociali in CEM Ambiente S.p.A. e deliberazioni in ordine all'affidamento in house providing alla stessa società della gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata”ai sensi dell’art. 5 del TUSP
a) motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell’ente: la Sezione osserva che anche per i servizi che vanno oltre la raccolta urbana dei rifiuti, l’oggetto delle attività è di stretta inerenza con le finalità istituzionali dell’ente comunale
b) motivazione analitica sul piano della convenienza economica (b.i)e della sostenibilità finanziaria (b.ii) di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (b.iii)”.
b.i) la Sezione rileva che il Comune non ha esposto le ragioni per le quali non intende più ricorrere al mercato, così contravvenendo agli oneri motivazionali imposti dalla legge. Inoltre a) Manca una analisi delle proprie partecipazioni che consenta di escludere che alcuni servizi siano svolti da altri organismi societari. b) Manca un’analisi del prospetto della dotazione organica della società con l’indicazione dei dipendenti e il numero di amministratori.
b.ii) La Sezione rileva che l’ente aderendo ad una società già in essere avrebbe dovuto dare atto di avere puntualmente esaminato i bilanci della società, quanto meno negli ultimi tre esercizi. Si rileva: a) una mancata analisi del fatturato in termini numerici della società già operativa. b) una mancata analisi dei costi di funzionamento dell’organismo societario e, in particolare, dei costi relativi alla spesa per il personale.
b.iii) la Corte in questa sede si limita a dare atto dell’esistenza della motivazione sopra riportata, fermo restando quanto detto al punto b.i sulla carente motivazione in ordine al mancato ricorso al mercato.
c) motivazione sulla “compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” La Sezione prende atto di quanto esposto dall’ente, fermo restando quanto rilevato al punto b ii.
d) motivazione sulla “compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”. Verifica che “lo schema di atto deliberativo” sia stato sottoposto “a forme di consultazione pubblica” Nella delibera dell’ente non si rinviene una motivazione sulla “compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”; dunque, la Sezione non può formulare considerazioni sullo specifico punto. L’ente ha dato atto di aver effettuato forme di consultazione pubblica.
e) prescrizioni contenute in art. 7 o 8 Tusp. Si dà atto che si tratta di partecipazione societaria comunale e che la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale.
In conclusione, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, P.Q.M. nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175.