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Affidamento in house, non serve indagine di mercato

In materia di affidamento in house ex art. 16 Dlgs175/2016 TUSP, non occorre esperire una previa indagine di mercato per la verifica di congruità del contratto per dimostrare l'onere di motivazione rafforzato e motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato e la convenienza tra le diverse possibili alternative.

L’obiettivo posto dall’art. 5 Dlgs 175/2016 e art. 192 comma 2 Dlgs 50/2016 per evitare l'abuso dell'affidamento diretto, può ritenersi soddisfatto ove l'ente affidante abbia cura di indicare le specifiche ragioni preferenziali a sostegno della convenienza globale dello strumento pubblico.

Lo ha sancito il TAR Lombardia con sentenza 12/2022.