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Affidamento in gestione senza corrispettivo di centro sportivo comunale

La Corte dei Conti Lombardia ha reso parere n. 251/2024 sulla questione prospettata dal Comune circa l’affidamento in gestione senza corrispettivo del centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica al fine di favorirne l’uso da parte della popolazione locale.

La Sezione offre una ampia disamina sulle modalità di assegnazione dell’impianto sportivo pubblico senza corrispettivo ad un soggetto qualificato, in deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, se motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (promozione dello sport – art. 33 Cost., ultimo comma). È quindi rimessa al comune la valutazione se affidare – tramite procedura concorrenziale – la struttura ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 (recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) oppure, ricorrendone i presupposti, stipulando una convenzione con un Ente del Terzo settore se più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56 del Codice del Terzo settore – d.lgs. n. 117/2017).

In ogni caso, la futura convenzione dovrà prevedere in dettaglio le rispettive obbligazioni e la rendicontazione periodica. In merito alle spese di gestione si evidenzia inoltre che le disposizioni pubblicistiche (art. 71, d.lgs. n. 117/2017) e civilistiche (art. 1808 c.c.) pongono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

Il “subaffitto” della struttura, lo svolgimento di servizi a domanda individuale, nonché la concessione di “un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e facilitazione dello sport sul territorio comunale” o l’accollo di ulteriori oneri, avrebbero carattere accessorio e andrebbero, quindi, imprescindibilmente coniugati in concreto con gli espliciti scopi di attività sociale commisurati con la capacità del concessionario di soddisfarli.

La mancata o inadeguata capacità dell’amministrazione locale di sfruttamento dell’impianto sportivo non può costituire di per sé l’unico presupposto per affidare in concessione/comodato l’impianto, potendosi in tal caso procedere direttamente alla vendita, anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (cfr. artt. 97 e 118, primo comma Cost.).

In conclusione, la Sezione precisa che all’interno del delineato perimetro, il margine d’azione dell’Amministrazione è tale da escludere che il parere reso dalla Corte sulla scorta delle sole affermazioni e prospettazioni formulate dall’Ente consenta di elidere od attenuare posizioni di responsabilità su fatti compiuti o da compiersi, rimanendo le ulteriori, future determinazioni rigorosamente circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione.