Affidamento in house: "sospesi" gli ulteriori oneri motivazionali di ANAC
In considerazione dell'attuale (D.L. 77/2021) e prossimo venturo (Legge Delega) contesto normativo in materia di appalti pubblici, il Consiglio di Stato, come già anticipato nella nostra news, nell'adunanza del 28 settembre, atto n. 1641/2021, ha sospeso il proprio parere sulle linee guida ANAC in tema di affidamento in house ritenendo le stesse, sostanzialmente, superflue e fonte di ulteriore aggravio procedimentale in un momento come quello attuale in cui l'affidamento di contratti pubblici appare essenziale per la realizzazione del PNNR.
In particolare, afferma il Consiglio di Stato rispetto alle linee guida che: " È verosimile che tale riforma modifichi ulteriormente, e in tempi ravvicinati, le prassi amministrative che ci si propone di cambiare con lo schema in oggetto, rinvenendo magari ancora un altro, diverso punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza, celerità, efficienza ed efficacia operativa delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione degli investimenti pubblici e le esigenze di promozione del mercato e della concorrenza, nonché di garanzia della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, assume, pertanto, in questo preciso momento storico, un rilievo del tutto strategico e centrale".
La conclusione è quindi che: "... allo stato, in assenza di nuovi interventi, normativi e non – l’istituto giuridico in questione appare piuttosto stabilizzato nell’elaborazione giurisprudenziale. Difatti, come emerge dal breve richiamo sopra effettuato, sia la Corte di giustizia sia la Corte costituzionale hanno sostanzialmente confermato il vigente regime giuridico e non sembrano avere evidenziato, nell’attuale disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all’introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo dell’obbligo motivazionale".
Prima di analizzare le richieste, quindi, il Consiglio di Stato invita ANAC ad effettuare "un ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l’avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (...)".
Ricordiamo che nelle linee guida ANAC si proponeva di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per la motivazione circa il ricorso all'affidamento in house rispetto al mercato, ai sensi dell'art. 192 del Codice, proponendo anche soluzioni interpretative "estensive", ma, a suo giudizio, coerenti con la ratio della norma.
Nella richiesta di parere, l'ANAC sottolineava poi la scelta fatta rispetto all'esclusione dell'applicazione della clausola sociale (per l'applicazione delle norme del pubblico impiego), trattata nella relazione AIR e per la quale, indirettamente, chiedeva al Consiglio di Stato di esprimersi.
Il Consiglio di Stato non ha quindi ritenuto di pronunciarsi su alcuno degli elementi sottoposti, formalmente richiedendo una integrazione di istruttoria ma, sostanzialmente, ritenendo non opportuno, a monte e quanto meno in questo momento, la scelta stessa di predisporre linee guida che complichino le procedure di affidamento.