Affidamento diretto solo per i contratti di appalto
Il T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, con sentenza n. 155 del 18 giugno 2024, ha enunciato un principio rilevante in materia di affidamento diretto di cui Dlgs 36/2023: l’affidamento diretto è possibile solo per i contratti di appalto. Per quanto riguarda le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura negoziata di cui art. 187 Dlgs 36/2023 (“Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”)