Affidamento diretto: la “mera procedimentalizzazione" non trasforma l'affidamento in gara
La sezione V del Consiglio di Stato con sentenza n. 503 del 15.1.2024 ha ribadito l’impossibilità di configurare un affidamento diretto come una procedura di gara anche se l’Amministrazione aveva predeterminato i criteri selettivi e acquisito più offerte.
La questione oggetto della pronuncia muove da una procedura semplificata ex art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020 posta in essere dal Politecnico di Milano.
L’appellante in sostanza lamentava il difetto di motivazione in ordine alla scelta dell’aggiudicataria e la mancata formazione di una graduatoria. A suo dire, infatti, doveva prevalere il “dato sostanziale” consistente nel “procedimento in concreto posto in essere” alla luce del fatto che il Politecnico, una volta deciso “di aprire l’affidamento al mercato attraverso l’introduzione di regole improntate al confronto concorrenziale”, avrebbe dovuto rifarsi ai principi generali dell’evidenza pubblica dovendo, pertanto, prestabilire i criteri di valutazione delle offerte e valutarle in comparazione tra di loro, redigendo apposita graduatoria, e motivando adeguatamente la scelta dell’aggiudicatario.
Il Consiglio di Stato ritiene invece che proprio il dato del “procedimento in concreto posto in essere” è contrario alla tesi dell’appellante, in quanto la procedura attuata era proprio quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, le cui caratteristiche erano ben delineate dal disciplinare in cui veniva escluso in radice la natura comparativa della valutazione.
Il Collegio, infine, ribadisce il principio secondo cui “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)”.