Affidamento diretto: indicazioni dal MIT
In attesa dell'emanazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (in stand by in considerazione del periodo emergenziale in atto e dell'emanazione del D.L. 76/2020 che produrrà effetti fino al 31/12/2021), le risposte ai quesiti posti dalle stazioni appaltanti al MIT forniscono preziose indicazioni sulle procedure di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020 ed in particolare sulla natura e procedure degli affidamenti diretti, la cui soglia è stata innalzata a 75.000 euro.
Nessun obbligo di motivazione o di indagine di mercato: nel parere n. 753 del 10 dicembre 2020, il MIT precisa che: "l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2020. Si ricorda, inoltre, che l’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti", ribadendo quindi la non necessità di indagini mercato e neanche di una particolare motivazione per procedere all'affidamento diretto, sotto la soglia indicata dal legislatore. L'eventuale confronto di preventivi resta una best practice. Restano fermi i principi generali di cui all'art. 30 del Codice.
Nessun criterio di aggiudicazione: nel parere del 15 ottobre 2020, n. 757, riferito ai servizi di architettura ed ingegneria (ma mutuabile anche ad altri affidamenti), il MIT precisa: "Quanto al criterio da utilizzare per i servizi in argomento, le SA utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un’ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione. Per importi al di sotto della predetta soglia, le SA potranno invece nell’ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni – qualitative ed economiche – poste a fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto", che potranno quindi non essere necessariamente il prezzo più basso, potendo anche considerare altri elementi che evidenzino la qualità della prestazione/fornitura richiesta.
Discrezionalità nelle modalità di individuazione del contraente diretto: nella risposta n. 764 del 20 ottobre 2020, il MIT precisa che: "Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto", pronunciandosi sulla richiesta se fosse conforme ai principi del D.L. 76/2020 prevedere delle RDO su MePA per richiedere i preventivi e non fosse invece preferibile chiedere il preventivo extra MePA e poi procedere alla trattativa diretta.
Nella risposta, il Ministero ribadisce anche i chiarimenti sopra indicati, affermando che: "L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione".